ACQUA – CITTADINI E AZIENDE
Indennizzi automatici
Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a € 30,00 per:
- sospensione o disattivazione di utente non disalimentabile;
- disattivazione di utente domestico residente, salvo i casi di manomissione dei sigilli o del limitatore o in caso di mancato pagamento delle morosità riferite ai 24 mesi precedenti la costituzione in mora;
- mancato invio della costituzione in mora prima dell’intervento sulla fornitura;- qualora la limitazione, la sospensione o la disattivazione sia avvenuta nonostante la comunicazione di avvenuto pagamento nei tempi da parte dell’utente finale.
Il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale un indennizzo automatico pari a € 10,00 qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
- in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità indicate nella costituzione stessa;
- non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il Gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
- non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.
Qualora spettante, l’indennizzo automatico verrà corrisposto mediante accredito in fattura.