ACQUA – CITTADINI E AZIENDE

Procedure di costituzione in mora

Trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura, in caso di mancato pagamento e, nei casi previsti, in mancanza di richiesta di rateizzazione, il Gestore potrà avviare la procedura di recupero del credito inviando un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata.

In costanza di morosità, decorsi almeno 25 giorni dalla scadenza della fattura, il Gestore può avviare la procedura per la costituzione in mora inviando apposita comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale è evidenziato:

  • il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo oggetto di costituzione in mora;
  • il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
  • il termine ultimo per effettuare il pagamento ed evitare l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
  • la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
  • la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora;
  • le modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
  • le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura (termini per concordare l’appuntamento per l’installazione del limitatore di flusso e le modalità di comunicazione del numero dei componenti residenti);
  • il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora
  • i casi nei quali l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
  • i recapiti ai quali l’utente finale possa comunicare eventuali segnalazioni o richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso in cui le modalità di sollecito utilizzate non inducano l’Utente al pagamento, decorsi inutilmente i termini, il Gestore potrà effettuare, nei casi previsti dalla normativa, la limitazione, la sospensione, la disattivazione o, in caso di impossibilità tecnica, l’interruzione della fornitura, senza fornire ulteriore preavviso all’utente finale medesimo.

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 29 agosto 2016 in nessun caso è applicata la disalimentazione:

a) agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;

b) alle utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.